Sentenza Corte di Giustizia Europea- responsabilita civile dei giudici
La legge ( 13 aprile 1988,n.117) sulla responsabilità civile dei magistrati è contraria al diritto dell’UE
Importante sentenza della Corte europea di Giustizia
La Repubblica italiana,
– escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e
– limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave,
ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.
La Corte Europea di Giustizia, aveva già con sentenza statuito che la responsabilità di uno Stato doveva essere riconosciuta per il semplice fatto che una violazione del diritto comunitario era imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado.
Ai singoli cittadini, deve essere garantita una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che il diritto dello Stato conferisce loro.
E’ evidente che l’interpretazione delle norme di diritto rientra nell’essenza vera e propria dell’attività giurisdizionale poiché, qualunque sia il settore di attività considerato, il giudice, posto di fronte a tesi divergenti o antinomiche, dovrà normalmente interpretare le norme giuridiche pertinenti al fine di decidere la controversia che gli è sottoposta.
Non si può escludere che una violazione manifesta del diritto comunitario vigente venga commessa, nell’esercizio di una tale attività interpretativa, se, per esempio, il giudice dà a una norma di diritto sostanziale o procedurale comunitario una portata manifestamente erronea, o se interpreta il diritto nazionale in modo da condurre, in pratica, alla violazione del diritto comunitario vigente.
Non si può quindi escludere, in simili circostanze, la responsabilità dello Stato a causa del fatto che la violazione deriva da un’operazione di interpretazione delle norme giuridiche effettuata da un organo giurisdizionale e a maggior ragione, per gli organi giurisdizionali di ultimo grado, incaricati di assicurare a livello nazionale l’interpretazione uniforme delle norme giuridiche.
Analoga conclusione vale evidentemente “nel caso di una legislazione che escluda, in maniera generale, la sussistenza di una qualunque responsabilità dello Stato allorquando la violazione imputabile ad un organo giurisdizionale di tale Stato risulti da una valutazione dei fatti e delle prove”..
In casi diversi dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e prove, la possibilità di invocare tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, non è consentita, non essendo conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte.
La Corte ha affermato che la responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a causa di una violazione del diritto dell’Unione imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado può sorgere solamente per violazione manifesta del diritto vigente compiuta da tale organo giurisdizionale.
Tale violazione manifesta viene valutata, in particolare, alla luce di determinati criteri, quali il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere scusabile ovvero inescusabile dell’errore di diritto commesso, ed è presunta, in ogni caso, quando la decisione interessata interviene ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in materia.
Il diritto nazionale nella Sua legislazione, precisando tali criteri, in nessun caso, può imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione della “manifesta violazione del diritto vigente”.
La Corte rileva che la condizione della «colpa grave», di cui all’art. 2, commi 1 e 3, della legge n. 117/88, che deve sussistere affinché possa sorgere la responsabilità dello Stato italiano, viene interpretata dalla suprema Corte di Cassazione in termini tali che finisce per imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di «violazione manifesta del diritto vigente».
Secondo costante giurisprudenza della Corte, tre sono le condizioni in presenza delle quali uno Stato membro è tenuto al risarcimento dei danni causati ai singoli :
che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli,
che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata
che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi.
Ricorso in Cassazione avverso decreto che dispone il giudizio
ECC. MA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE
Proced. n. 3391/06 R.G. G.I.P. n.4210/06 R.G.N.R.
ATTO DI IMPUGNAZIONE
Il sottoscritto, Barracato Santo, nato a Lercara Friddi (Pa) il 03-08-1945 e residente in Taranto alla Via Brest n.2, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione Italiana ricorre in Cassazione.
Il ricorso è avverso il decreto che dispone il Giudizio (art.429 c.p.p.) dinanzi alla prima sezione penale del Tribunale di Taranto - Giudice Collegiale, emesso dal Giudice per l’udienza preliminare dr.ssa Valeria Ingenito l’ 11 novembre 2010.
MOTIVI
A) Violazione dell’art. 606 c.p.p. lett.d per evidente errore di valutazione delle funzioni svolte nell’ambito della amministrazione comunale di Taranto dal ricorrente.
Il decreto che dispone il giudizio, qualifica il ricorrente dirigente dell’ufficio gestione del Patrimonio e LL.PP. del Comune di Taranto.
Il ricorrente non era dirigente di ruolo ma capo servizio amministrativo, aveva ricevuto dal Sindaco un affidamento temporaneo quale responsabile della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio il 26 maggio 2003, e l’incarico era stato affidato senza un piano esecutivo di gestione e senza risorse finanziarie .(all. 1)
Il ricorrente poneva all’attenzione del Giudice della udienza preliminare con memorie scritte e con dichiarazioni spontanee i gravi errori che gli inquirenti avevano commesso nei suoi confronti e che continuavano a persistere nella richiesta di rinvio a giudizio
Le indagini dei carabinieri , che avevano determinato l’ordinanza di custodia cautelare, avevano considerato il ricorrente dirigente di ruolo della direzione Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Taranto, con pienezza delle relative funzioni e con l’assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione e con le correlate risorse finanziarie, come da Testo Unico degli Enti Locali.
Il ricorrente faceva rilevare che il giudice per le indagini preliminari il 13 settembre 2006, non rilevando tali gravissimi errori, aveva emesso su richiesta del P.M. datata 27 luglio, ordinanza di custodia cautelare e decreto sequestro preventivo dei beni immobili ritenendo che i fatti –reato non erano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione.
La assoluta mancanza di delega scritta o di contratto a svolgere funzioni di datore di lavoro e di dirigente che potesse esprimere all’esterno la volontà dell’organo politico non veniva rilevata e risultavano per gli inquirenti assolutamente indifferenti le dichiarazioni del ricorrente, messe anche per iscritto dal carcere. (eppure la delega di funzioni è stata frutto di lavoro di formazione dottrinale e giurisprudenziale).
Il soggetto delegante, nella fattispecie il Sindaco, a norma dell’art. 107 del T.U.E.L. avrebbe dovuto attribuire obiettivi e pieni poteri di autonomia di spesa nonché far firmare un contratto di direzione.
(Sin dal 1991 il ricorrente era stato funzionario presso l’ufficio tributi e nel 2002 aveva ricevuto l’incarico di responsabile della Direzione Studi e Pianificazione. Nel maggio 2003, l’arch. Vincenzo De Palma, dirigente di ruolo della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio aveva avuto l’incarico di dirigere le attività inerenti all’assessorato alle Periferie ed alcune tematiche già di competenza della Direzione Patrimonio –LL.PP. Il Sindaco per non pregiudicare la funzionalità operativa della Direzione Lavori Pubblici reputava di affidare temporaneamente la responsabilità al ricorrente.)
L’ex procuratore capo dr. Aldo Petrucci e la dr.ssa Ida Perrone, sost. Procuratore della Repubblica avevano verificato nel 2009 che l’organo esecutivo del Comune di Taranto, per gli anni dal 2002 al 2005 non aveva approvato il piano esecutivo di gestione e non aveva assegnato ai dirigenti risorse umane, finanziarie e strumentali.( proc.n.5667/2006 R.G. notizie di reato—N.6914/2008 R.G. G.I.P (all. 2)
Incontrovertibilmente si è appurato che il ricorrente aveva ricevuto un affidamento temporaneo, senza contratto, senza piani esecutivi di gestione,senza risorse finanziarie in perfetta sintonia con le dichiarazioni rese prima, durante e dopo la custodia cautelare.
Il Giudice della udienza preliminare, venuto a conoscenza di questi errori di valutazione delle funzioni svolte dal ricorrente,avrebbe dovuto attraverso una ordinanza motivata ed interlocutoria sollecitare il P.M. ad attivare i propri poteri di integrazione delle imputazioni, chiarendo principalmente, se l’affidamento del Sindaco al ricorrente era stato dato in violazione dell’ art. 109 del T.U.E.L, oppure se a causa di un affidamento temporaneo era legittimo per il Sindaco affidare l’incarico senza contratto o delega particolare, senza autonomia gestionale, affidando all’assessore pro tempore l’incarico di provvedere ad indicare i desiderata dell’organo politico.
Se il P.M. avesse verificato che il conferimento di funzioni dirigenziali doveva essere conferito a tempo determinato, ai sensi dell’art. 50, comma 10, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169 T.U., avrebbe dovuto intraprendere una obbligatoria azione penale nei confronti di coloro i quali non si erano attenuti alle disposizioni inderogabili del D Lgs.267/2000.
“Infatti è da tale convergente complesso di norme,(art. 107- art.109- art. 50. comma 10 e art. 169 T.U.E.L.) che per volontà del Sindaco viene nominato il dirigente nella struttura organizzativa dell’ente pubblico costituendo un rapporto di servizio che gli attribuisce in modo specifico l’esercizio di potestà pubblicistica ed il potere di impegnare l’amministrazione con i soggetti ad essa esterni, nell’ambito di un contesto specificatamente delineato da norme di legge.”
Se invece il P.M., verificata la temporaneità dell’incarico, la mancanza di piani esecutivi di gestione e di autonomia finanziaria avesse ritenuto legittimo tale procedura e conseguente incarico, avrebbe dovuto dedurne necessariamente le naturali conseguenze e cioè , la mancanza per il ricorrente del potere di impegnare l’amministrazione con i soggetti ad essa esterni.
Il P.M. sa che la qualifica di dirigente è strettamente correlata alla responsabilità ed autonomia gestionale .
Che la imputazione dei numerosi reati ascritti al ricorrente presuppongono la qualifica di pubblico ufficiale competente a chi esercita poteri che sono la manifestazione della volontà dell’autorità che essi rappresentano .
“Si è pubblici ufficiali solo quando vi sia in capo al soggetto una investitura implicita da parte di chi sia legittimato a conferirla, con corrispondente effettivi poteri e doveri giuridici, requisito al quale fa riferimento anche la giurisprudenza quando richiede il consenso da parte dell’amministratore all’esercizio di fatto di determinate funzioni, attività in concreto espletate dall’agente, indipendentemente dallo stato giuridico”
Era necessario accertare la natura dei compiti cui il ricorrente era addetto allorché pose in essere le presuntive condotte criminose e che la verifica del concreto esercizio di una pubblica funzione doveva essere fatta prendendo in esame i singoli momenti in cui essa si attuava, in ciascuno dei quali doveva ravvisarsi di volta in volta solo uno dei suoi connotati salienti corrispondente al potere in concreto esercitato, rimanendo gli altri, se in astratto esistenti, del tutto irrilevanti.
Il p.m. avrebbe dovuto dedurre che le determinazioni firmate dal ricorrente, frutto di indicazioni orali o scritte da parte dell’organo politico, così come dichiarato più volte nelle intercettazioni ambientali e riscontrato dai documenti rinvenuti nelle perquisizioni domiciliari effettuate, erano da considerarsi semplici proposte, “inesistenti” sotto il profilo giuridico.
La direzione risorse finanziarie, ricevuta la determinazione, con il consenso dell’organo politico, reperiva il capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa: la determinazione a questo punto diveniva giuridicamente “esistente”.
La successiva attestazione di regolarità contabile ed impegno di copertura della spesa, ad opera sempre della direzione finanziaria, le attribuivano “efficacia giuridica.”
La determina, acquistata efficacia giuridica, consentiva al responsabile unico del procedimento indicato dal ricorrente nella “proposta”, di procedere negli ulteriori adempimenti rivestendo in tal senso la qualifica di pubblico ufficiale.
L’errore di valutazione delle funzioni ricoperte dal ricorrente, ha fatto si da ritenere le “proposte “ di determinazioni come atti esplicanti efficacia giuridica e laddove qualche inquirente, riusciva a rilevare la mancanza del capitolo di spesa, il ricorrente erroneamente era imputato di violazione dei principi contabili.
Tali “proposte” di determinazione hanno rappresentato motivo di imputazione di tutti i delitti ascritti, poiché attribuivano alle stesse potere autoritativo ed efficacia giuridica.
E’ noto che negli enti locali, i poteri di sovrintendere alle scelte di direzione e di gestione amministrativa con il conferimento di tutti i poteri conseguenti, sono attribuiti originariamente all’organo politico e che l’attribuzione di risorse finanziarie rappresenta il presupposto essenziale ed ineliminabile per determinare una effettiva traslazione di responsabilità dall’organo politico al ricorrente.
E’ altrettanto evidente che per commettere un reato si rende necessario l’esercizio effettivo di una pubblica funzione.
La mancanza di un contratto, di una delega firmata, la assoluta mancanza di autonomia gestionale e di piani esecutivi di gestione, non rilevate dagli inquirenti, vanificano l’effettività della verifica sugli esiti delle investigazioni preliminari.
L’ordinanza che dispone il giudizio ed avverso la quale si ricorre, accomuna tutte le mie “proposte” di determina agli atti di liquidazione firmate solo dal responsabile unico del procedimento.
Incontrovertibilmente si evidenzia l’errore di valutazione delle funzioni svolte dal ricorrente, perché la determina di liquidazione, firmata dal R.U.P. trae legittimazione dalla volontà dell’organo politico che individua il capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa, in subordine, dal dirigente della direzione finanziaria e non dal ricorrente.
B) Violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. e per errore materiale, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente è imputato del delitto di cui all’art. 416 c.p., per aver diretto ed organizzato una presunta associazione a delinquere allo scopo di commettere più delitti inerenti ad una concessione di un Parco. In Taranto dal 7 gennaio 1999 .al 16 settembre 2007 e con permanenza.
Rilevava al Giudice della udienza preliminare, oltre all’errore materiale anche la impossibilità ad essere tra i direttori ed organizzatori della presunta associazione a delinquere, atteso che questa, come si evince dal decreto di rinvio a giudizio data la sua costituzione al 7 gennaio 1999 .
Il ricorrente aveva ricevuto l’incarico” temporaneo “ il 26 maggio 2003 .
Alla data del 26 maggio 2003, , i delitti ipotizzati dal P.M. ed i soggetti attivi per le operazioni svolte dalla presunta associazione a delinquere, sono tali e tanti che l’apparato argomentativo posto a sostegno della imputazione al ricorrente quale direttore ed organizzatore è privo dei requisiti minimi di coerenza .
Il Giudice della udienza preliminare, prima di emettere il decreto che dispone il Giudizio avrebbe dovuto sollecitare il P.M. ad attivare le opportune verifiche atte a rilevare o meno se errori materiali ci fossero stati e confermare o modificare il capo di imputazione.
Il ricorrente rilevava al Giudice per la udienza preliminare che nella ordinanza di custodia cautelare, rilevabile anche da una semplice lettura del testo, invece di scrivere Antonio Liscio si scriveva Santo Barracato tant’è che a pagina 17 della stessa ordinanza veniva ribadito che l’associazione a delinquere era costituita diretta e promossa da Lubelli, Liscio, Ladiana.(all.3)
Tale errore, veniva riportato sino alla chiusura delle indagini ed anche nella richiesta di rinvio a giudizio.
Una lettura attenta delle indagini promosse dai carabinieri, delle informazioni di garanzia, avrebbe rilevato che la presunta associazione a delinquere risultava essere promossa, diretta, organizzata dal dr.Luigi Lubelli, dirigente della direzione risorse finanziarie, dall’ arch. Antonio Liscio, dirigente della direzione LL.PP. e dal concessionario della Day Service, sig. Ladiana Giuseppe. Tutti contemporanei alle operazioni presuntivamente delittuose.(all.4)
L’ordinanza custodiale per errore “ometteva” la data di scadenza della scarcerazione del ricorrente, richiesta a pena di nullità dall’art. 292, 2°c lett.d, ed il ricorrente, incensurato, faceva sei mesi di custodia cautelare.
C) Violazione dell’art.606 c.p.p lett.b e c
Il ricorrente è imputato del delitto di cui all’art. 334, unitamente alla moglie, per avere a fine luglio 2006 “sottratto” somme di denaro mediante vendita di titoli azionari. con operazioni effettuate presso l’Unicredit. Banca.(al quale istituto nulla è stato contestato.per aver consentito tali operazioni.)
Il P.M. afferma che tali somme erano state sottoposte a sequestro il 13 Luglio 2006.
Il ricorrente ha fatto presente al Giudice della udienza preliminare che unitamente alla moglie non ha ricevuto notifica del sequestro probatorio e conseguentemente delle motivazioni che lo avrebbero determinato.
Il 2 maggio 2007, a fronte di legittima richiesta di mia moglie che lamentava l’impossibilità di accedere ai propri risparmi, che dichiarava la comunione dei beni e la mancata notifica del sequestro probatorio, il P.M. il 15 maggio 2007, dichiarava che da indagini della polizia giudiziaria effettuati su tutti i conti correnti e le azioni in possesso dei coniugi Barracato questi risultavano essere stipendi ed emolumenti del ricorrente, provenienti dal Comune di Taranto. (Quindi soldi legittimi e di provenienza certa.) Nulla diceva della inesistente notifica ed ignorava la comunione dei beni.(all.5)
L’indagine della polizia giudiziaria, fu eseguita dal 1 gennaio 2001 al maggio 2006
Due mesi dopo, a indagini preliminari concluse, il P.M. ipotizza reato di cui all’art.110 c.p. e 334 al ricorrente ed alla moglie.
Alla moglie anche l’art. 648 bis c. p.
Nel decreto che dispone il giudizio, il ricorrente sindaca la violazione di legge della mancata notifica del decreto di sequestro, della consequenziale mancata conoscenza delle motivazioni e conseguenzialmente l’illogicità manifesta della motivazione delle imputazioni dei delitti di cui all’art. 110 e 334 c.p.
Il ricorrente, si permette di definire giuridicamente inesistente tale decreto di sequestro probatorio, stante la mancata conoscenza del decreto non solo dei diretti interessati, ma anche di tutti e tre gli avvocati, cassazionisti, difensori in periodi diversi del ricorrente che non hanno ritenuto di effettuare alcun ricorso avverso tale non conosciuto provvedimento, a differenza dei ricorsi avverso il decreto di sequestro preventivo dei beni immobili richiesto dallo stesso P.M. in data successiva e precisamente il 27 Luglio 2006.e regolarmente notificati.
Violazione dell’art.606 c.p.p. lett. d).
Il ricorrente, viene accusato del delitto di cui all’art. 640 c.p. perche’ a seguito di indagini di p.g. effettuate dal 2001 al 2006, risultava aver percepito emolumenti in deroga all’art. 24-co 3°.D.Lgs.30/03/2001 n.165. del contratto nazionale dei dirigenti di ruolo.
Il ricorrente ha ribadito al Giudice della udienza preliminare che, sin da quando era in custodia cautelare affermava di non essere “dirigente” con qualifica e che l’art. 24 del contratto collettivo dei dirigenti ministeriali, non era allo stesso attribuibile .
Il Giudice, nell’ordinanza che dispone il giudizio, insiste nell’equivoco avendo omesso di sollecitare il P.M. ad un chiarimento, pur rivestendo l’udienza preliminare il luogo deputato a chiarire e stabilizzare le accuse.
D) violazione dell’art.606 c.p.p. lett.e
Premesso quanto esposto nei punti A – B , il decreto che dispone il giudizio vede il ricorrente imputato di aver organizzato e diretto una associazione a delinquere con il Ladiana Giuseppe, Art. 416 c.p.
Nel prosieguo del decreto il ricorrente assume posizioni diverse nei confronti dello stesso Ladiana Giuseppe, perchè gli vengono addebitate anche le imputazioni di cui agli artt. 317 c.p., 318c.p. e 319c.p.
Imputazioni che, oltre ad essere in stridente contrasto con la presunta natura associativa dell’art.416 c.p. e con il rilevante ruolo ascrittogli, risultano per un funzionario senza autonomia gestionale e con un incarico temporaneo privi di quei requisiti minimi di coerenza ed inidonei a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito.
Si chiede pertanto la nullità del decreto che ha disposto il giudizio e della relativa richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. nei confronti dello odierno giudicabile e per tutti i reati per i quali oggi si procede a suo carico, nonché del decreto di sequestro preventivo inerente agli immobili del Giudice delle indagini preliminari e del decreto di sequestro preventivo dei beni reali, effettuato dal Giudice della udienza preliminare, in quanto emessi su violazioni di legge, errori di valutazione, errori materiali.
con osservanza
Santo Barracato
Taranto, li 1 aprile 2011
Ricorso in Cassazione
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE
Proced. n. 3391/06 R.G.G.I.P. – n.4210/06 R.G.N.R.
ATTO DI IMPUGNAZIONE E CONTESTUALI MOTIVI
Il sottoscritto, Barracato Santo,nato a Lercara Friddi (Pa) il 03-08-1945 e residente in Taranto alla Via Brest n.2, ai sensi dell’art.111 della Costituzione Italiana ricorre in Cassazione per violazione di legge, avverso il decreto che dispone il Giudizio(art.429 c.p.p.)dinanzi alla prima sezione penale del Tribunale di Taranto-Giudice Collegiale per l’udienza del 02/03/11 ore 9 aula B. emesso dal Giudice per l’udienza preliminare dr.ssa Valeria Ingenito.
MOTIVI
Violazione dell’art.606 c.p.p. nell’applicazione delle norme di diritto processuale(error in procedendo).
In custodia cautelare, sono state intercettate tutte le conversazioni che ho avuto con mia moglie ed i miei due figli.
Il 16 Luglio 2007 il Pubblico Ministero dott. Pietro Argentino comunicava l’avviso della conclusione delle indagini.(all.1)
Nel decreto di sequestro preventivo del 20 aprile 2009, effettuato dal giudice per l’udienza preliminare dr.ssa Valeria ingenito, il sottoscritto ravvisava interpretazione delle sue conversazioni non rispondenti al suo effettivo giudizio.
“La responsabilità del Sindaco e del v. Sindaco”:
“il sistema delle false fatturazioni sarebbe stato ideato dal Sindaco e dal Vice Sindaco in carica in concorso con il Borsci con tre anni di anticipo rispetto all’approvazione del piano di bilancio 2004 anche al fine di reperire fondi da impiegare in campagna elettorale cui dava un contributo notevole il Ladiana, mediante la creazione di una lista civica(all.2)
Il P.M. nell’interrogatorio avuto con il coimputato, Giuseppe Ladiana, riferiva che stralci di conversazione tra me e mia moglie lo accusavano di aver fatto fatture fittizie.(all.3)
Ovviamente, tali affermazioni determinavano nel prosieguo delle indagini e nei successivi interrogatori del Ladiana Giuseppe una scelta di comportamento e una strategia processuale nei miei confronti decisamente condizionata e calunniatoria.
Avevo già verificato altre fantasiose e libere interpretazioni delle mie conversazioni intercettate, apparse su un quotidiano locale: ad esempio: ”Come l’altra volta, dico che u Sindac si è fatto le riunioni, …U Sindac non c’è ed io sto qua!!( NDR:la frase viene riportata in dialetto per far capire il profondo rammarico da parte sua ed il senso è:” Il Sindaco si è fatto i milioni. Il Sindaco non c’è ed io sto qua!!) (all.4)
Il risultato di questa incredibile ricostruzione è che i giornali dell’epoca affermavano che il Barracato accusava il Sindaco, dicendo che si faceva i milioni, mentre Lui stava in carcere.(all.5)
Il sottoscritto, si riferiva all’episodio avvenuto pochi mesi prima inerente alle indagini sull’appalto della pubblica illuminazione.
Indagini investigative avevano verificato che si erano tenute “riunioni” del Sindaco tre anni prima con l’amministratore delegato della ditta che aveva vinto l’appalto e nonostante tali riunioni, gli inquirenti avevano imputato responsabilità al sottoscritto, in quanto Presidente della commissione che ben tre anni dopo aveva espletato la gara.
Nella udienza preliminare, constatato il ripetuto silenzio sulle intercettazioni dei miei due precedenti avvocati , chiedevo di rendere libere e spontanee dichiarazioni e rappresentavo a Sua Signoria , Giudice dr.ssa Valeria Ingenito, presente il mio difensore avv. Giaccari, che non era stato dato avviso della facoltà di ascoltare le registrazioni delle intercettazioni effettuate e che quindi non vi era stato dato il giusto senso a parole e pensieri espressi in un momento particolare della mia vita di uomo incensurato e probo.
Tale mia dichiarazione, unitamente ad altre , non ha sortito alcun effetto, ed è stato disposto il decreto che dispone il Giudizio.
Non avendo disponibilità finanziarie, ricorro personalmente presso codesta Suprema Corte di Cassazione giudicando l'omissione dell'avviso di ascoltare le registrazioni cui alla prima parte del comma 6 dell'art. 268 c.p.p., facoltà che avremmo dovuto già esercitare al momento dell'invio dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p, la mancata tenuta dell'udienza di selezione e di stralcio, di cui alla seconda e terza parte dello stesso comma, motivo di nullità.
Reputo che l'avviso di cui al 6° comma dell'art. 268 c.p.p. non può essere surrogato dall'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., atteso che quest'ultimo, pur conferendo agli indagati ed ai loro difensori la facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti, per come assicura anche il comma 6 dell'art. 268 c.p.p., non prevede, la facoltà di ascoltare le registrazioni ( per come invece previsto dall'avviso di cui al 6° comma dell'art. 268 c.p.p .
In materia di intercettazioni ai sensi dell’art.268, comma 6, c.p.p. sussiste per l’ascolto delle registrazioni l’obbligo di avviso. Cass. Pen., Sez.I 05 12 1994 n.1334
La corte costituzionale il 10/10/2008, n. 336, tra l’altro ha detto che: ”l’ascolto diretto delle conversazioni non può essere surrogato dalle trascrizioni eseguite, senza contradditorio, dalla polizia giudiziaria: l’accesso diretto alle registrazioni può essere infatti necessario per valutare l’effettivo significato probatorio, perché la qualità delle registrazioni può non essere perfetta, perché risultano spesso rilevanti le pause,l’intonazione della voce etc..”
A parere del ricorrente, l'avviso e l'udienza camerale di acquisizione o stralcio delle conversazioni intercettate non può essere omessa senza determinare violazione del diritto della difesa ad affrontare non solo il giudizio di merito, ma anche l'udienza preliminare nella piena consapevolezza del contenuto delle fonti di prova delle quali il P.M. si è avvalso contro gli imputati per provarne la colpevolezza.
Conseguenza è che l'udienza preliminare si è svolta attribuendo al ricorrente espressioni e pensieri non veritieri che hanno inciso non solo sulle dichiarazioni dei coimputati, ma hanno determinato un stravolgimento dell’intero impianto accusatorio .
Visti gli artt. 178, comma 1, lett. c), 268, commi 6 e 8, 180, 185, commi 1 e 3, , 491 c.p.p. si chiede la nullità del decreto che ha disposto il giudizio e della relativa richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. nei confronti dello odierno giudicabile e per i reati per i quali oggi si procede a suo carico.
Con osservanza
Santo Barracato
Taranto, 10 febbraio 2011
AIUTO
Un Aiuto, Un consiglio,
Sono un ex funzionario di ctg D del Comune di Taranto in pensione.
Ho ricevuto da Luglio 2003 a marzo 2005 incarichi unilaterali non recettivi, temporanei, in diversi settori della amministrazione , da parte del Sindaco –pro tempore.
Tali incarichi erano senza piani esecutivi di gestione e senza attribuzione di risorse finanziarie.
Non avevo autonomia gestionale, non ero centro di costo e di spesa, non ero agente contabile.
Non viene rilevata la violazione del d.lgs 267/2000 da parte dell’organo politico che dal 2002 al 2005, non ha attribuito ai dirigenti Piani esecutivi di gestione e risorse finanziarie.
Non viene rilevata la inderogabile funzione dirigenziale di cui all’art. 107 T.U.E.L dei dirigenti, violata con la costituzione di uffici, che frammentavano la unitaria responsabilità dirigenziale.
Tutti fatti regolarmente dichiarati e documentati.
Sono sottoposto, lo stesso, a dieci procedimenti penali, inerenti delitti di pubblici ufficiali, nei quali o vengo individuato come “Datore di Lavoro” o come “Dirigente con qualifica ed avente autonomia gestionale.
Incensurato, sottoposto a indescrivibili processi mediatici che hanno rovinato la mia famiglia, chiedo come riuscire a far recepire tali violazioni di legge,se è normale che debba farmi tutti e dieci i processi ,per evidenti errori di fatto.
Se è normale la costituzione di parte civile del comune , nei confronti del sottoscritto funzionario, stante che le suddette violazioni di legge, hanno determinato le imputazioni stesse.
Grazie, dr. Santo Barracato-
e-mail barracatosanto@libero.it
Via Brest,2 74121, Tel e Fax - 0997794381
Storia ed esperienza di un funzionario-detto colletto bianco
Ai dirigenti e funzionari degli Enti Locali
Gli inimmaginabili avvenimenti che hanno sconvolto la mia vita, in qualità di funzionario del Comune di Taranto, mi inducono a mettere a disposizione l’esperienza ed il sapere acquisito in circa quarant’anni di attività Amministrativa.
Gli avvenimenti dolorosi, serviranno a porre in guardia atteggiamenti normali nella Pubblica Amministrazione ma confliggenti con Guardia di Finanza, Digos, Carabinieri e Pubblici Ministeri.
Reputo che quanto accaduto al Comune di Taranto, soprattutto nel Mezzogiorno di Italia non rappresenti un caso isolato.
Il Prof. Farneti, docente della Università di Bologna ,Ordinario di Ragioneria, Revisore Ufficiale dei Conti ed autore di numerose pubblicazioni inerenti agli enti locali, in una consulenza ha affermato: Le inosservanze sull’applicazione del T.U.E.L sono variegate e diffuse nelle Amministrazioni Locali, ma la mancanza del Piano Esecutivo di gestione in un ente capoluogo di provincia, prima delle vicende del Comune di Taranto, non era stata mai immaginata nel novero delle possibili patologie.
Ebbene, al Comune di Taranto, negli anni dal 2002 al 2005 non sono stati assegnati Piani degli obiettivi, piani esecutivi di gestione, non sono state attribuite risorse finanziarie .
E se era inimmaginabile per il prof. Farneti, figuratevi per tutti gli inquirenti di cui sopra.
Una intera classe di dirigenti e funzionari è stata posta in carcere, le loro famiglie distrutte, ed uno è anche morto di infarto. Mi piace ricordarLo, perché era da me personalmente reputato persona proba, seria, professionalmente preparato, il dr. Lilli Svelto.
Chi mi legge, sa bene che per l’organo politico perdere il “Potere” di “Gestire” è fisiologicamente quasi impossibile e per noi funzionari apicali e con laurea aspirare a fare i dirigenti rappresenta un traguardo.
Ebbene , al Comune di Taranto, da oltre trenta anni non si svolgono concorsi per dirigenti e l’organo politico, in violazione di precise norme di legge, sancite dal d.lgvo 267/2000 sino al 2006 ha affidato incarichi temporanei , senza piani esecutivi di gestione, senza un piano degli obiettivi e soprattutto senza attribuire risorse finanziarie. ( continua )
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