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La responsabilità del Dirigente

Si rende necessario chiarire un vecchio concetto: Il dirigente,per il semplice fatto di essere chiamato tale è responsabile.
Nella Pubblica Amministrazione , con l'introduzione della L. 241/90 e la L.29/93 la responsabiltà del dirigente deve intendersi responsabiltà del conseguimento degli obiettivi, responsabilità da risultato.
Altra importante distinzione è tra la responsabilità del dirigente tecnico e del dirigente amministrativo. Il tecnico è responsabile dei contenuti di natura tecnico-professionale dell'atto da adottarsi e di tutti gli atti istruttori interni della medesima natura, se ne costituiscono il presupposto; il dirigente amministrativo è responsabile dei contenuti di natura amministrativa relativi alla regolarità dell'iter del procedimento amministrativo, della conformità alle norme sostanziali e formali dell'ordinamento giuridico, da valutarsi in relazione ai dati tecnici fornitigli dalla competente direzione tecnica. La responsabilità dirigenziale, trascende la violazione di norme e riguarda i risultati complessivamente prodotti dalle organizzazioni cui il dirigente è preposto. Si tratta di una responsabilità che non può essere valutata in relazione ad un singolo atto gesionale ma si ricollega a risultati complessivi. Entrando sempre più nello specifico, vi è un distinguo tra competenze dirigenziali originarie proprie della qualifica dirigenziale e competenze dirigenziali derivate di pertinenza dei responsabili di servizio.
Il dirigente con qualifica esercita le funzioni perchè dirigente, l'incarico invece delimita la struttura nella quale operare. Il Funzionario esercita le funzioni dirigenziali solo ed in quanto il Sindaco lo individui come tale. Santo Barracato

Permalink13.01.09, 20:12:03, by Santo Barracato Email , 35 visite, Notizie Giuridiche, Giustizia 1 feedback

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P)

La legge 241/90 ha coerentemente introdotto il R.U.P per tutte le attività della Amministrazione Pubblica con lo scopo di identificare il soggetto cui è affidata la responsabilità di seguire tutto il procedimento sino alla adozione dello stesso. Per quanto riguarda i Lavori Pubblici, la legge quadro dell'11 febbraio 1994 n.109 ha specializzato la figura definendone i requisiti e stabilendone le funzioni. Non è stato un caso se con tale legge è stata abolita la figura dell'ingegnere capo. Tale legge si caratterizza per l'univoca individuazione della responsabilità legata ad un complesso di attività che vanno dalla programmazione al controllo finale e non deve sfuggire il fatto che il legislatore ha individuato, unificando le responsabilità, per rispondere ai fondamentali principi di efficacia, efficienza, trasparenza. La specializzazione del R.U.P, gli conferisce attraverso l'unificazione dell'intero processo il ruolo di interlocutore qualificato a rappresentare i bisogni e gli interessi della Pubblica Amministrazione.
La Relazione accompagnatoria al Regolamento di Attuazione della Legge 109/94 definisce il R.U.P alternativamente "Dominus" del lavoro e "Project Manager" identificandolo come il vero centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo, vigilanza. Il R.U.P sovrintende agli accertamenti che consentono la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi, verifica la conformità ambientale, paesistica, urbanistica, territoriale. Il R.U.P è responsabile dei vincoli tecnici, normativi, relativi al contesto entro cui si opera. Il R.U.P verifica i limiti finanziari da rispettare, la stima dei costi e le fonti di finanziamento. E' il legislatore che richiama perentoriamente Il Responsabile Unico del Procedimento al corretto esercizio dei propri compiti. L'art.8 comma 7 del Regolamento sancisce che il R.U.P che violi gli obblighi posti a suo carico ne risponde del conseguente danno derivato all'Amministrazione.
La funzione di coordinamento e di controllo è tipica del R.U.P ed egli è tenuto a verificare il Bando di gara e ne è responsabile unico.
Con l'abolizione della figura dell'ingegnere capo, il legislatore ha fatto si che, anche sui lavori urgenti, il R.U.P assuma un ruolo determinante. Santo Barracato

Permalink09.01.09, 14:03:12, by Santo Barracato Email , 49 visite, Notizie Giuridiche, Giustizia Invia feedback

Indagini e diritto di cronaca


Indagini e diritto di cronaca

Regole condivise per tutelare gli indagati

Tra libertà di informazione e tutela della privacy ,tra informazione e diritti degli indagati,
ultimamente vi è un rapporto dialettico costantemente in tensione, che è sfociato in un vero e proprio conflitto e che è all’attenzione del Parlamento.
Da una parte sta il diritto fondamentale all’informazione, dall’altra i diritti alla riservatezza, alla dignità alla presunzione di innocenza .
L’attività giornalistica è legittimamente esercitata quando ricorrano l’utilità sociale dell’informazione ,la verità dei fatti esposti ,la forma civile dell’esposizione,escluda intenti denigratori e che in ogni caso sia rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto.
Durante le indagini,i nomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti,ma il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei primi passi delle indagini.
Nelle indagini preliminari ,durante la custodia cautelare ,la difesa degli indagati non ha ancora parlato,sono solo ipotesi del Pubblico Ministero , tratte da indagini di polizia giudiziaria , tutte da verificare , sono solo ipotesi di reato .Ultimamente abbiamo assistito ad un linciaggio nei confronti
Di dirigenti e funzionari del Comune di Taranto che trova la sua giustificazione nel dissesto
verificatosi .Ma molte domande aspettano risposte precise .Non è ipotizzabile un dissesto di tali dimensioni ad opera di funzionari, tutti gli organi competenti a sovrintendere e controllare per anni cosa hanno fatto? Dormivano ? Ed ecco che le riflessioni del Pubblico Ministero Maurizio Carbone, sostituto procuratore presso il Tribunale di Taranto e presidente della sottosezione di Taranto dell’associazione Magistrati , pubblicate sul Quotidiano di sabato 1 dicembre , ono quanto mai attuali sia nella parte nella quale invita la stampa a tutelare il diritto garantito ad ogni indagato di fare valere le proprie ragioni , nelle forme pubbliche o private che ritiene più appropriate alla propria posizione , sia nella parte nella quale invita , con fiducia e rispetto, a che la magistratura concluda con serenità il proprio lavoro.
L’invito mio è che le “riflessioni condivisibili in toto” del giudice Carbone , valgano nei confronti di tutti siano essi deputati, giornalisti, giudici , avvocati, calciatori, vallette, cittadini semplici .

Santo barracato

Permalink17.09.08, 20:23:59, by Santo Barracato Email , 17 visite, Riflessioni, Giustizia Invia feedback

dissesto comune taranto

Al Ministro della Giustizia
Al Ministro della Funzione Pubblica
Al Procuratore Generale della Corte di Cassazione - Roma
Al Procuratore Generale della Repubblica di Taranto
Al Procuratore Generale della Repubblica di Potenza
Al Presidente della Corte dei Conti Bari
Al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Taranto
Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto
Al Dirigente DIGOS di Taranto – Polizia di Stato
Al Presidente dell’ Associazione Nazionale Comuni d’Italia(ANCI)
Al Presidente Ordine degli Avvocati della provincia di Taranto
Al Presidente Regionale dell’Ordine degli Avvocati della Puglia
loro indirizzi

DISSESTO COMUNE TARANTO:
• INDAGINI INQUIRENTI NON RILEVANO IMPREVEDIBILI GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGI DELL’ORGANO POLITICO.
• NESSO DI CAUSALITÀ SCAGIONEREBBE NUMEROSI FUNZIONARI.

Il sottoscritto, dr.Santo Barracato, funzionario del Comune di Taranto, da una lettura comparata di alcune tra le molteplici indagini svolte dai Carabinieri, Guardia di Finanza e Digos di Taranto, ha incontrovertibilmente rilevato gravissime violazioni di legge perpetrate dall’organo politico che ha governato l’Amministrazione Comunale diTaranto dal 2000 al 2005 non rilevate dagli organi inquirenti.
Tali violazioni hanno determinato, a parere dello scrivente, ingiuste ordinanze di custodia cautelare,(in queste infatti veniva espresso il concetto che ”NON RISULTAVA CHE I FATTI-REATO FOSSERO STATI COMPIUTI IN PRESENZA DI UNA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE O DI NON PUNIBILITA) e centinaia di funzionari sono stati indagati e vi è stata anche la morte per infarto di un funzionario tra i più apprezzati e stimati.
Tali violazioni sono riconducibili ai sotto elencati articoli del D.lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

Art.169 - Piano Esecutivo di Gestione(PEG) - Obbligatorio per il Comune di Taranto. Non
assegnato incontrovertibilmente dal 2001 al 2005.
Art.196 - Gli enti locali applicano il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal
presente titolo . Non effettuato.
Art.197 – Modalità del controllo di gestione
Art.147 – Tipologia dei controlli interni
Art.109 - Conferimento funzioni dirigenziali a tempo determinato. In violazione, assegnati
incarichi dirigenziali temporanei.
Art.108 – Compiti direttori generali- disattesi e non rilevati
Art. 97 - Compiti del segretario generale - disattesi e non rilevati.
Art. 239 - Compiti revisori dei conti - disattesi e non rilevati.
Comitati di controllo e nuclei di valutazione – inadempienti, inefficienti e non
rilevati.
Tali violazioni di legge non sono state rilevati dagli organi inquirenti, che hanno dato per scontata la distinzione di poteri tra apparato politico ed apparato burocratico.
Risultato: funzionari, con un incarico temporaneo, senza piani esecutivi di gestione, senza risorse da gestire, senza essere centri di costo, agenti contabili e centri di spesa, sono stati messi in custodia cautelare o sono stati indagati e su di loro pende una richiesta di rinvio a giudizio. In qualche caso i processi sono iniziati.
(Edoardo Barusso – Dirigenti e Responsabili di servizio- Giuffrè editore-“i dirigenti in mancanza di piani esecutivi di gestione e di risorse finanziarie sono deresponsabilizzati-“ in quanto riesce difficilmente comprensibile come possa essere chiamato a rispondere di un qualcosa un qualcuno che non è dotato dei mezzi e degli strumenti minimi indispensabili.”).
In qualità di cittadino vittima di questa diabolica anomalia, desidero offrire un mio personale contributo per dare l’opportunità a chi di competenza di rivedere i procedimenti inerenti “ IL DISSESTO DI TARANTO “ alla luce delle gravissime violazioni di legge non rilevate.
Il Prof. Giuseppe Farneti, Ordinario di Ragioneria all’Università di Bologna, in una consulenza di parte, richiestagli per uno dei tanti processi sul dissesto di Taranto, ha detto: “Le inosservanze sull’applicazione del T.U.E.L. sono variegate e diffuse nelle Amministrazioni Locali e come tanti altri Autori le ho messe sempre in evidenza nei miei contributi scientifici, ma la mancanza di Piani Esecutivi di gestione in un ente capoluogo di provincia, quale è Taranto, non era stata mai immaginata nel novero delle possibili patologie.” Dopo aver chiarito la gravità della sua mancanza, tanto marcata da essere considerata non prevedibile, il Professore prosegue ricordando che la predisposizione del P.E.G fa capo alla Giunta Municipale su proposta del Direttore Generale, come da art.169 e 108 del T.U.E.L. 267/2000.
Non era, quindi, ipotizzabile cheuna Giunta Comunale di un capoluogo di provincia con più di 200.000 abitanti, che tra l’altro aveva stipulato contratti di diritto privato con tre direttori generali, avesse operato in pieno contrasto con l’ordinamento giuridico vigente.
Prosegue il Farneti:- a costoro stranamente si affianca l’acquiescenza del segretario generale, nonostante i suoi compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa come da art..97 del TUEL e dell’organismo di revisione che proprio sulla base del concreto contenuto del P.E.G. e della sua utilizzazione, avrebbe dovuto sviluppare la sua “vigilanza” sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ex art.239 del T.U.E.L .
L’art.169 del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000 statuisce che sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale definisce, prima dell’inizio dell’esercizio finanziario il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Il P.E.G contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. Il dettaglio previsto nel P.E.G e la connessa assegnazione delle risorse ai responsabili si devono collegare alla predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi(PDO)i, in un contesto unitario, secondo la previsione contenuta nell’art.197 del T.U.E.L. E’ infatti evidente che le macro voci di interventi previsti in un bilancio con riferimento alle funzioni (che sono 12) ed ai possibili servizi in esse ricomprese (per un totale massimo di 52) non forniscono alcuna indicazione di tipo operativo, se non vengono dettagliate e precisate, appunto attraverso il P.E.G. ed attraverso la individuazione degli obiettivi.
Il ruolo che il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Degli Obiettivi assumono è ancor più rilevante se si considera che negli enti locali, la relazione Previsionale e Programmatica, che si deve allegare al bilancio ex art.170 del T.U.E.L è generica e non è un documento atto a guidare l’amministrazione.
Quanto sopra detto è stato ulteriormente dettagliato dal “ Principio contabile n.1. Programmazione e previsione nel sistema di bilancio”, approvato nella seduta del 3 luglio 2003 dall’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, secondo la previsione di cui all’art.154 del T.U.E.L, punti 40/43..”.
Candidamente, in un interrogatorio avvenuto il 2006, l’ultimo direttore generale ammette di essersi accorto in ritardo che questo strumento operativo mancava (art.108-compiti direttore generale)”.
L’organo politico, poi, al fine di assicurarsi “la soggezione politica” dei numerosi funzionari ai quali assegnava l’incarico di dirigente, violava l’art.109 del D.Lgs 267/2000, non affidando incarichi a tempo determinato, ma temporanei. Provvedeva, con inusitata frequenza a continue rotazioni degli incarichi, si da determinare una disorganizzazione ed una mancanza di trasparenza da far dire allo stesso Commissario Straordinario, dr.Tommaso Blonda, “che gli uffici non erano strutturati e che la disorganizzazione era completa”, tali giudizi sono stati espressi più volte dai funzionari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Sempre il Prof. Giuseppe Farneti, autore di vari volumi , editi dalla Maggioli, tra i quali Gestione e Contabilità dell’Ente Locale e nello specifico, sul Piano Esecutivo di Gestione che” il Direttore Generale ha il compito specifico di controllare l’attività dei suoi dirigenti sia per indirizzarla a criteri di legalità sia, nel merito, per attuare le politiche stabilite dagli organi di governo”.
Il Regolamento per la disciplina della dirigenza del Comune di Taranto, in vigore dal 2001 al 2005 all’art.9, circa le competenze del Direttore Generale statuisce che allo stesso compete”
a) l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici avvalendosi dei dirigenti
b) la proposta di Piani esecutivi di gestione.
c) la predisposizione del piano degli obiettivi.
d) il coordinamento e la sovrintendenza dei responsabili di settore e dei responsabili del procedimento” .
La mancata assegnazione dei PEG, dunque, ha determinato una anomalia di enorme portata conseguendone che la gestione comunale è stata dell’organo politico ed i funzionari, in evidente soggezione politica, svolgevano i loro compiti secondo le direttive degli assessori, così come avveniva ai tempi precedenti l‘attuale riforma del pubblico impiego ed ai quali tempi, molti degli eletti riconducevano la loro esperienza politica.
Tutti i provvedimenti, erano a conoscenza dell’organo politico, le determine dirigenziali, prive del controllo contabile–amministrativo,(che si ottiene con l’assegnazione delle risorse e degli obiettivi) visionate dai rispettivi assessori erano inviate in ragioneria per il relativo impegno di spesa ed attestazione di copertura finanziaria, e comunque, tali determine, se superiori a diecimila euro, dovevano avere il preventivo parere del Sindaco(vedi lettera riservata personale inviata al dirigente risorse finanziarie ed all’assessore al ramo dal Sindaco all.n.1), trovata grazie ad indagini scrupolose della DIGOS di Taranto, ma purtroppo conosciuta solo da chi seguiva quella indagine).
L’indagine della DIGOS della Questura di Taranto è la prova più evidente del controllo, della conoscenza di tutte le determine da parte degli assessori e della supervisione del Sindaco al quale spettava l’ultima parola.
Ma, è altrettanto evidente come gli inquirenti fossero certi della responsabilità primaria dei dirigenti perché, nonostante la minuziosa indagine della DIGOS di Taranto ritenesse corresponsabili dei reati penali numerosi assessori ed il Sindaco, alla fine venivano inquisiti soltanto i dirigenti.( vedi all.n.2).
La Dottrina è unanime nell’affermare che l’attività dirigenziale in assenza di Piani esecutivi di gestione, di risorse finanziarie è limitata agli atti di organizzazione(Albanese-Torricelli).
La Corte dei Conti ha affermato che la mancanza di direttive generali, di risorse economiche, precludono l’attività di gestione.
Il 27 settembre 2006 la 1 Sez.Civile ha affermato che se non esiste una apposita articolazione burocratica con dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa, qualsiasi violazione di norme, sanzionata penalmente o in via amministrativa verificatasi nell’ambito della attività dell’Ente territoriale è ascrivibile all’organo politico.
Il T.U.E.L prevede all’art.136 i poteri sostitutivi, per omissione o ritardo di atti obbligatori, da parte del difensore civico regionale o del comitato regionale di controllo, con la nomina di un commissario ad acta, ma anche qui, stranamente, neanche l’opposizione si è accorta o ha denunciato tali gravissime violazioni.
Poiché non prevedibili tali violazioni nel T.U.E.L, per analogia ricordiamo il D.lgs 336/96, modificativo del D.Lgs 77/95 che consentiva la figura dell’assessore-dirigente cosa che in parte era avvenuta in sede di conversione in legge del D.L. 444/95 che all’art.9 comma 1 lett.d) introdusse nel nostro ordinamento una disposizione che aveva il preciso significato di dare concreta attuazione al principio di separazione delle competenze tra apparato politico ed apparato burocratico, la disposizione era che tale netta separazione si verificava ” attraverso l’attribuzione effettiva ai responsabili di servizio della gestione delle risorse finanziarie dell’ente locale nel perseguimento degli obiettivi individuati dagli organi politici.”
Infatti il D.L. 444/95 prevedeva che entro il termine di sette giorni successivi alla deliberazione del bilancio 1996 la Giunta Comunale provvedesse ad individuare per ciascun responsabile di servizio i capitoli da affidare alla sua gestione per gli effetti di cui al comma 9 dell’art.27 e comma 2 dell’art.29 del D.Lgs. n.77 del 1995.
In sede di conversione in legge, il Parlamento introdusse una seconda parte della lettera d ) del comma 2 dell’art.9 affermando che ove “la Giunta Comunale non avesse provveduto alla individuazione dei capitoli del bilancio da attribuire alla gestione dei singoli responsabili di servizio, la competenza in ordine alla assunzione degli impegni di spesa sarebbe rimasta in capo alla giunta stessa”.
Tali precedenti legislativi, abrogati dal T.U.E.L, fanno comunque ritenere chiaramente che la violazione degli articoli di cui sopra, comporti incontrovertibilmente una assunzione di responsabilità dell’organo politico, deresponsabilizzando i funzionari incaricati i quali ai sensi del comma 3-bis dell’art.51 della l.142/90 non potevano rifiutarsi di esercitare le competenze dirigenziali attribuite dal Sindaco.
Numerosi studi(Bankitalia), l’on. dr. Boccia (commissario liquidatore), l’ex commissario straordinario dr. Tommaso Blonda, hanno indicato nella mancanza di “controlli” la causa del dissesto al Comune di Taranto. Ma, stranamente , nessuno ha rilevato che i controlli sono previsti per legge e sono obbligatori e nessuno si è chiesto perché non fossero stati effettuati.
Il controllo sugli atti dei dirigenti è obbligatorio: è il Controllo di Gestione, previsto dall’art.196 del Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs 267/2000.
“al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione………..”
Art.197 del Testo Unico degli Enti Locali D.lgs.267/2000
Comma 2 il controllo di gestione si articola in tre fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione
Dunque “l’obbligatorio controllo di gestione” deve essere preceduto da una corretta programmazione, dal piano degli obiettivi e dal piano esecutivo di gestione. .
Nessun controllo poteva ovviamente essere esercitato sull’operato di dirigenti che non avendo obiettivi e risorse delle quali rispondere, erano deresponsabilizzati e non gestivano nulla.
Ma vi sono altri PERCHE’ alle tante violazioni di legge :
A) Il Comune di Taranto era in così grave crisi finanziaria, che era impossibile per l’organo politico prevedere i faraonici interventi di cui la cittadinanza era ed è a conoscenza e conseguentemente predisporre un piano esecutivo di gestione, un piano degli obiettivi ed assegnare le relative risorse finanziarie ai dirigenti .
B) La propensione degli eletti ad una gestione personale, senza delegare ai funzionari alcun potere.
Gli investigatori, dando per scontata la divisione dei poteri, hanno individuato nei dirigenti i responsabili principali delle cause del dissesto.
I magistrati hanno seguito pedissequamente le indicazioni dei loro consulenti.
Alla luce di quanto sopra, incontrovertibilmente provato, si evince che la violazione di leggi del T.U.E.L. da parte dell’organo politico ha determinato quanto venutosi a creare al comune di Taranto.
Sappiamo i risultati che ha prodotto la mancata assegnazione dei Piani Esecutivi di Gestione, la mancata assegnazione delle risorse finanziarie, i mancati incarichi con contratto determinato, il mancato controllo di gestione, tutti atti obbligatori, proviamo mentalmente a pensare se al dirigente fosse stato dato un incarico a tempo determinato, con un piano esecutivo di gestione particolareggiato, così come previsto da legge e con risorse finanziarie ad esso collegate, sarebbe successo ciò di cui il dirigente è accusato?
Se i direttori generali, avessero esplicato i pochi compiti previsti dalla legge ed a loro ascritti, i dirigenti avrebbero potuto “fare” quanto a loro imputato?
Se il controllo di gestione avesse funzionato, i dirigenti avrebbero potuto spendere più di quanto loro assegnato?
Con la Costituzione Repubblicana, entrata in vigore il 1-1-1948 viene consacrato il principio per cui “la responsabilità penale è personale.”(art.27 c.1), ciò sta a significare che la responsabilità penale per fatto altrui non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento. Non è retorico affermare che il principio della causalità costituisce una imprescindibile esigenza in un diritto penale moderno, civile e razionale.
La stessa Corte di Cassazione ha sempre sostenuto che il giudice di merito per verificare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra una azione o un’omissione ed un evento, deve applicare il principio della “conditio sine qua non”.
Alla luce di quanto sopra, a mio modesto parere, il nesso di causalità scagionerebbe moltissimi funzionari.
Le determine firmate, agli occhi dei vari investigatori e dei vari magistrati presupponevano un controllo amministrativo-contabile e quindi una responsabilità, in base all’art.147 del TUEL. Come immaginare che i vari dirigenti non potevano effettuare tali controlli perché privi di piani esecutivi di gestione e di risorse? La firma apposta, aveva solo il compito di verificare l’operato dell’ufficio in merito a quella pratica e poter consentire al Responsabile Unico del Procedimento(RUP) di ottenere il visto di copertura della spesa per poter proseguire il procedimento. Erano poi gli assessori che provvedevano a seguire la pratica. Il funzionario incaricato aveva solo la funzione di coordinatore dei numerosi compiti istituzionali, di motivatore e risolutore dei conflitti del personale che trovavasi nella direzione assegnatagli temporaneamente .
Il comma 6 dell’art.107 del T.U.E.L. prevede la diretta responsabilità dei dirigenti in relazione agli obiettivi ed alle risorse finanziarie assegnatigli dalla Giunta Comunale, se, incontrovertibilmente si è appurato che questi non sono stati assegnati, non esiste responsabilità dirigenziale.
Il Piano Esecutivo di Gestione rappresenta la separazione tra l’indirizzo politico e la gestione dei dirigenti, l’affidamento delle dotazioni di risorse contestuale all’assegnazione degli obiettivi gestionali costituisce il presupposto perché la gestione si sviluppi autonomamente e responsabilmente.
Mi preme sottolineare, per completezza, che è stata sottovalutata, in più indagini, la funzione del Responsabile Unico del Procedimento(R.U.P), addebitando, anche in tal caso, responsabilità al dirigente incaricato. Ricordo a me stesso che la legge 241 del 1990 ha introdotto il R.U.P. per tutte le attività della Amministrazione Pubblica con lo scopo di identificare il soggetto cui è affidata la responsabilità di seguire tutto il procedimento sino alla sua adozione. Per i Lavori Pubblici, la legge quadro dell’11 febbraio 1994 n.109 ha specializzato la figura definendone i requisiti e stabilendone le funzioni. Con tale legge è stata abolita la figura dell’ingegnere capo. Tale legge si caratterizza per l’univoca individuazione della responsabilità legata ad un complesso di attività che vanno dalla programmazione al controllo finale. E non deve sfuggire il fatto che il legislatore ha individuato, unificando le responsabilità, per rispondere ai fondamentali principi di efficacia, efficienza , trasparenza. La specializzazione del R.U.P. gli conferisce attraverso l’unificazione dell’intero processo il ruolo di interlocutore qualificato a rappresentare i bisogni e gli interessi della pubblica amministrazione.
La relazione accompagnatoria al regolamento di attuazione della legge 109/94 definisce il R.U.P.” DOMINUS” del lavoro identificandolo come il vero centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo e vigilanza. Il R.U.P sovrintende agli accertamenti che consentono la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; verifica la conformità ambientale, paesistica, urbanistica, territoriale: Il R.U.P. è responsabile dei vincoli tecnici, normativi, relativi al contesto entro cui si opera. Il R.U.P. verifica i limiti finanziari da rispettare, la stima dei costi e le fonti di finanziamento. E’ il legislatore che richiama perentoriamente il Responsabile Unico del Procedimento al corretto esercizio dei propri compiti. L’art.8 comma 7 del Regolamento sancisce che il R.U.P. che violi gli obblighi posti a suo carico risponde del conseguente danno derivato all’Amministrazione. La funzione di coordinamento e controllo è tipica del R.U.P. ed egli è tenuto a verificare il bando di gara e ne è responsabile unico. Con l’abolizione della figura dell’ingegnere capo, il legislatore ha fatto si che, anche sui lavori urgenti, il R.U.P. assuma un ruolo determinante.

Taranto, 27 Agosto 2008
In fede Santo Barracato___________________

Dr.Santo Barracato
Via Brest,2
74100 Taranto
e mail: barracatosanto@libero.it

Permalink17.09.08, 16:46:18, by Santo Barracato Email , 115 visite, Notizie Giuridiche 2018 feedbacks

Il valore della famiglia

A Porta a Porta Patrick Lumumba,il congolese indagato per l'omicidio di Meredith,ha espresso il concetto di famiglia e dei suoi valori a proposito della diffusione della cocaina ed eroina in Italia.In un filmato si vedeva come fosse facile procurarsi droga in posti come Perugia o come Campo dei Fiori a Roma ed il conduttore Bruno Vespa rilevava come in Italia fosse sempre più normale terminare le serate del sabato e domenica a base di cannabis e cocaina.
Anche l'uso della eroina,sostanza che sembrava essere stata dimenticata,sta prendendo piede tra i giovanissimi tra i quattordici anni ed i diciotto . Questi giovani nulla sanno dei lutti che colpirono molte famiglie negli anni '70 ed '80.
Il moderatore chiedeva ai presenti i motivi del dilagare di tale fenomeno che ormai ha assunto in Italia aspetti devastanti e quali politiche di prevenzione e di riabilitazione potessero essere efficaci per porre un freno alla crescita esponenziale di questi giovanissimi consumatori.
Ebbene ,a fronte di spiegazioni che spaziavano dalla filosofia alla psicologia,dai motivi di degrado sociale alla noia del vivere,il nostro indagato Lumumba,cittadino del Congo,che per avere il colore della pelle ,nero,veniva avvicinato spesso dai civilissimi cittadini perugini per chiedergli se aveva cannabis o cocaina,in uno stentato italiano spiegava che nel suo paese la droga era coltivata ovunque e che era alla portata di tutti,però nelle famiglie si insegnava che la droga faceva male ed i genitori erano molto severi nei confonti di coloro che disobbedivano,invece, nella civilissima Italia, proseguiva il Lumumba se un bambino viene rimproverato,ha il diritto di telefonare ai carabinieri per denunciare i propri genitori per maltrattamenti.
I presenti alla unanimità non hanno SENTITO .

Permalink05.12.07, 08:54:08, by Santo Barracato Email , 26 visite, Notizie Giuridiche Invia feedback

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