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La responsabilità del Dirigente

Si rende necessario chiarire un vecchio concetto: Il dirigente,per il semplice fatto di essere chiamato tale è responsabile.
Nella Pubblica Amministrazione , con l'introduzione della L. 241/90 e la L.29/93 la responsabiltà del dirigente deve intendersi responsabiltà del conseguimento degli obiettivi, responsabilità da risultato.
Altra importante distinzione è tra la responsabilità del dirigente tecnico e del dirigente amministrativo. Il tecnico è responsabile dei contenuti di natura tecnico-professionale dell'atto da adottarsi e di tutti gli atti istruttori interni della medesima natura, se ne costituiscono il presupposto; il dirigente amministrativo è responsabile dei contenuti di natura amministrativa relativi alla regolarità dell'iter del procedimento amministrativo, della conformità alle norme sostanziali e formali dell'ordinamento giuridico, da valutarsi in relazione ai dati tecnici fornitigli dalla competente direzione tecnica. La responsabilità dirigenziale, trascende la violazione di norme e riguarda i risultati complessivamente prodotti dalle organizzazioni cui il dirigente è preposto. Si tratta di una responsabilità che non può essere valutata in relazione ad un singolo atto gesionale ma si ricollega a risultati complessivi. Entrando sempre più nello specifico, vi è un distinguo tra competenze dirigenziali originarie proprie della qualifica dirigenziale e competenze dirigenziali derivate di pertinenza dei responsabili di servizio.
Il dirigente con qualifica esercita le funzioni perchè dirigente, l'incarico invece delimita la struttura nella quale operare. Il Funzionario esercita le funzioni dirigenziali solo ed in quanto il Sindaco lo individui come tale. Santo Barracato

Permalink13.01.09, 20:12:03, by Santo Barracato Email , 35 visite, Notizie Giuridiche, Giustizia 1 feedback

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P)

La legge 241/90 ha coerentemente introdotto il R.U.P per tutte le attività della Amministrazione Pubblica con lo scopo di identificare il soggetto cui è affidata la responsabilità di seguire tutto il procedimento sino alla adozione dello stesso. Per quanto riguarda i Lavori Pubblici, la legge quadro dell'11 febbraio 1994 n.109 ha specializzato la figura definendone i requisiti e stabilendone le funzioni. Non è stato un caso se con tale legge è stata abolita la figura dell'ingegnere capo. Tale legge si caratterizza per l'univoca individuazione della responsabilità legata ad un complesso di attività che vanno dalla programmazione al controllo finale e non deve sfuggire il fatto che il legislatore ha individuato, unificando le responsabilità, per rispondere ai fondamentali principi di efficacia, efficienza, trasparenza. La specializzazione del R.U.P, gli conferisce attraverso l'unificazione dell'intero processo il ruolo di interlocutore qualificato a rappresentare i bisogni e gli interessi della Pubblica Amministrazione.
La Relazione accompagnatoria al Regolamento di Attuazione della Legge 109/94 definisce il R.U.P alternativamente "Dominus" del lavoro e "Project Manager" identificandolo come il vero centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo, vigilanza. Il R.U.P sovrintende agli accertamenti che consentono la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi, verifica la conformità ambientale, paesistica, urbanistica, territoriale. Il R.U.P è responsabile dei vincoli tecnici, normativi, relativi al contesto entro cui si opera. Il R.U.P verifica i limiti finanziari da rispettare, la stima dei costi e le fonti di finanziamento. E' il legislatore che richiama perentoriamente Il Responsabile Unico del Procedimento al corretto esercizio dei propri compiti. L'art.8 comma 7 del Regolamento sancisce che il R.U.P che violi gli obblighi posti a suo carico ne risponde del conseguente danno derivato all'Amministrazione.
La funzione di coordinamento e di controllo è tipica del R.U.P ed egli è tenuto a verificare il Bando di gara e ne è responsabile unico.
Con l'abolizione della figura dell'ingegnere capo, il legislatore ha fatto si che, anche sui lavori urgenti, il R.U.P assuma un ruolo determinante. Santo Barracato

Permalink09.01.09, 14:03:12, by Santo Barracato Email , 49 visite, Notizie Giuridiche, Giustizia Invia feedback

Indagini e diritto di cronaca


Indagini e diritto di cronaca

Regole condivise per tutelare gli indagati

Tra libertà di informazione e tutela della privacy ,tra informazione e diritti degli indagati,
ultimamente vi è un rapporto dialettico costantemente in tensione, che è sfociato in un vero e proprio conflitto e che è all’attenzione del Parlamento.
Da una parte sta il diritto fondamentale all’informazione, dall’altra i diritti alla riservatezza, alla dignità alla presunzione di innocenza .
L’attività giornalistica è legittimamente esercitata quando ricorrano l’utilità sociale dell’informazione ,la verità dei fatti esposti ,la forma civile dell’esposizione,escluda intenti denigratori e che in ogni caso sia rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto.
Durante le indagini,i nomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti,ma il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei primi passi delle indagini.
Nelle indagini preliminari ,durante la custodia cautelare ,la difesa degli indagati non ha ancora parlato,sono solo ipotesi del Pubblico Ministero , tratte da indagini di polizia giudiziaria , tutte da verificare , sono solo ipotesi di reato .Ultimamente abbiamo assistito ad un linciaggio nei confronti
Di dirigenti e funzionari del Comune di Taranto che trova la sua giustificazione nel dissesto
verificatosi .Ma molte domande aspettano risposte precise .Non è ipotizzabile un dissesto di tali dimensioni ad opera di funzionari, tutti gli organi competenti a sovrintendere e controllare per anni cosa hanno fatto? Dormivano ? Ed ecco che le riflessioni del Pubblico Ministero Maurizio Carbone, sostituto procuratore presso il Tribunale di Taranto e presidente della sottosezione di Taranto dell’associazione Magistrati , pubblicate sul Quotidiano di sabato 1 dicembre , ono quanto mai attuali sia nella parte nella quale invita la stampa a tutelare il diritto garantito ad ogni indagato di fare valere le proprie ragioni , nelle forme pubbliche o private che ritiene più appropriate alla propria posizione , sia nella parte nella quale invita , con fiducia e rispetto, a che la magistratura concluda con serenità il proprio lavoro.
L’invito mio è che le “riflessioni condivisibili in toto” del giudice Carbone , valgano nei confronti di tutti siano essi deputati, giornalisti, giudici , avvocati, calciatori, vallette, cittadini semplici .

Santo barracato

Permalink17.09.08, 20:23:59, by Santo Barracato Email , 17 visite, Riflessioni, Giustizia Invia feedback