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La responsabilità del Dirigente
Si rende necessario chiarire un vecchio concetto: Il dirigente,per il semplice fatto di essere chiamato tale è responsabile.
Nella Pubblica Amministrazione , con l'introduzione della L. 241/90 e la L.29/93 la responsabiltà del dirigente deve intendersi responsabiltà del conseguimento degli obiettivi, responsabilità da risultato.
Altra importante distinzione è tra la responsabilità del dirigente tecnico e del dirigente amministrativo. Il tecnico è responsabile dei contenuti di natura tecnico-professionale dell'atto da adottarsi e di tutti gli atti istruttori interni della medesima natura, se ne costituiscono il presupposto; il dirigente amministrativo è responsabile dei contenuti di natura amministrativa relativi alla regolarità dell'iter del procedimento amministrativo, della conformità alle norme sostanziali e formali dell'ordinamento giuridico, da valutarsi in relazione ai dati tecnici fornitigli dalla competente direzione tecnica. La responsabilità dirigenziale, trascende la violazione di norme e riguarda i risultati complessivamente prodotti dalle organizzazioni cui il dirigente è preposto. Si tratta di una responsabilità che non può essere valutata in relazione ad un singolo atto gesionale ma si ricollega a risultati complessivi. Entrando sempre più nello specifico, vi è un distinguo tra competenze dirigenziali originarie proprie della qualifica dirigenziale e competenze dirigenziali derivate di pertinenza dei responsabili di servizio.
Il dirigente con qualifica esercita le funzioni perchè dirigente, l'incarico invece delimita la struttura nella quale operare. Il Funzionario esercita le funzioni dirigenziali solo ed in quanto il Sindaco lo individui come tale. Santo Barracato
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P)
La legge 241/90 ha coerentemente introdotto il R.U.P per tutte le attività della Amministrazione Pubblica con lo scopo di identificare il soggetto cui è affidata la responsabilità di seguire tutto il procedimento sino alla adozione dello stesso. Per quanto riguarda i Lavori Pubblici, la legge quadro dell'11 febbraio 1994 n.109 ha specializzato la figura definendone i requisiti e stabilendone le funzioni. Non è stato un caso se con tale legge è stata abolita la figura dell'ingegnere capo. Tale legge si caratterizza per l'univoca individuazione della responsabilità legata ad un complesso di attività che vanno dalla programmazione al controllo finale e non deve sfuggire il fatto che il legislatore ha individuato, unificando le responsabilità, per rispondere ai fondamentali principi di efficacia, efficienza, trasparenza. La specializzazione del R.U.P, gli conferisce attraverso l'unificazione dell'intero processo il ruolo di interlocutore qualificato a rappresentare i bisogni e gli interessi della Pubblica Amministrazione.
La Relazione accompagnatoria al Regolamento di Attuazione della Legge 109/94 definisce il R.U.P alternativamente "Dominus" del lavoro e "Project Manager" identificandolo come il vero centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo, vigilanza. Il R.U.P sovrintende agli accertamenti che consentono la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi, verifica la conformità ambientale, paesistica, urbanistica, territoriale. Il R.U.P è responsabile dei vincoli tecnici, normativi, relativi al contesto entro cui si opera. Il R.U.P verifica i limiti finanziari da rispettare, la stima dei costi e le fonti di finanziamento. E' il legislatore che richiama perentoriamente Il Responsabile Unico del Procedimento al corretto esercizio dei propri compiti. L'art.8 comma 7 del Regolamento sancisce che il R.U.P che violi gli obblighi posti a suo carico ne risponde del conseguente danno derivato all'Amministrazione.
La funzione di coordinamento e di controllo è tipica del R.U.P ed egli è tenuto a verificare il Bando di gara e ne è responsabile unico.
Con l'abolizione della figura dell'ingegnere capo, il legislatore ha fatto si che, anche sui lavori urgenti, il R.U.P assuma un ruolo determinante. Santo Barracato