ai funzionari del Comune di Taranto ingiustamente accusati
Cari amici,
Una intera classe burocratica del Comune di Taranto è stata violentemente disonorata, le nostre famiglie rovinate, il povero “Lilli Svelto” morto.
Io non mi rassegno e reputo il tutto molto grave in un paese che si considera civile e pur intuendo che qualcuno ha sbagliato,desidero che la verità emerga ed i colpevoli puniti.
L’enorme ingiustizia sino ad ora patita deve cessare e tutti devono sapere di chi sono le vere responsabilità.
Poiché i processi sono tanti e molti dati non sono conosciuti desidero porre alla vostra attenzione alcune notizie fondamentali che dovrebbero andare bene per quasi tutti i procedimenti in corso.
Se avete bisogno di altri chiarimenti o di qualche altra informazione sono a vostra disposizione.
Notizie non conosciute da molti:
Da nota della Digos si è saputo che il Sindaco ,con riservata personale il 22 novembre 2002 aveva chiesto di conoscere preventivamente tutti gli impegni di spesa dai diecimila euro in su alla direzione risorse finanziarie ed all’assessore al ramo, Umberto Ingrosso.
L’ex procuratore capo dr. Aldo Petrucci e la dr.ssa Ida Perrone, sost. Procuratore della repubblica, hanno verificato(a.d. 2009). che l’organo esecutivo, pro tempore, del Comune di Taranto, per gli anni dal 2002 al 2005 non ha approvato il Piano esecutivo di gestione e non ha assegnato ai dirigenti risorse, umane, finanziarie e strumentali.( proc.n.5667/2006 R.G. notizie di reato—N.6914/2008 R.G. G.I.P.) in violazione degli art.169 e 108 del T.U.E.L D.Lgs.267/2000 che statuiscono la predisposizione del P.E.G fare capo alla Giunta Municipale su proposta del Direttore Generale.
E’ evidente che l’attribuzione al dirigente-datore di lavoro di una adeguata autonomia gestionale costituisce il presupposto essenziale ed ineliminabile per determinare una effettiva traslazione delle responsabilità.(Decreto L.gs n.242 del 19 marzo 1996)
Il dirigente o funzionario incaricato non potrà mai essere ritenuto responsabile di atti o di omissione di atti che non aveva concretamente il potere di compiere, in mancanza di effettiva ed adeguata autonomia gestionale.
Il dirigente-funzionario incaricato, non era neanche datore di lavoro,ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 1996,n. 242.,in quanto tale qualifica viene assegnata a chi gestisce un ufficio in piena autonomia gestionale .
Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato,anche ad ordinamento autonomo,devono essere conferiti a tempo determinato,secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni,con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente,per ciascun incarico,l’oggetto,gli obiettivi da conseguire,la durata dell’incarico nonché il corrispondente trattamento economico. Quest’ultimo è regolato ai sensi dell’art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
Constatato pertanto incontrovertibilmente che gli incarichi assegnati erano temporanei, in violazione art.109 T.U.E.L ed art.19 decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,privi di piano degli obiettivi, di piano esecutivo di gestione,di risorse finanziarie e che pertanto non vi era autonomia gestionale, non vi era la capacità di rappresentare l’Ente all’esterno, che le determine erano da considerarsi “ proposte” perchè non avevano i requisiti di efficacia e completezza, e che pertanto non potevano considerarsi atti amministrativi, il Giudice penale, potrà agevolmente ritenere che le violazioni di legge dell’organo politico abbiano concorso causalmente a determinare gli eventuali eventi lesivi con conseguente responsabilità degli stessi.
In mancanza di effettiva ed adeguata autonomia gestionale, i funzionari devono solo dimostrare di avere, nei limiti consentiti operato per il meglio, adottando le misure prudenziali provvisorie in attesa delle decisioni degli organi di governo.
la Sez. IV della Corte di Cassazione ha statuito che il fatto che competa all’organo politico la individuazione e la nomina del dirigente incaricato conferma che si tratta di un potere che spetta originariamente a questo organo non diversamente, del resto, da quanto avviene per i soggetti privati e quindi che “la responsabilità dell’organo di direzione politica riviva nei casi in cui non vengano messe a disposizione le disponibilità finanziarie necessarie ad attuare i precipui compiti previsti dall’ordinamento a fronte dell’incarico ricevuto.
Dunque l’organo politico ha gestito.
La Cassazione il 5 marzo 1997 con sentenza n. 2036 ha affermato che “per un reato è richiesto l’esercizio effettivo di una pubblica funzione”.
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